Art. 1
In vigore dal 31 ott 1923
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e coi Ministri per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È concessa amnistia per tutti i reati comunque determinati da movente politico o commessi in occasione di movimenti politici ovvero in agitazioni, competizioni, tumulti o conflitti dovuti a cause economico-sociali, quando, per essi, sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale, sola o congiunta a pena pecuniaria o ad altre pene accessorie, non superiore nel minimo a tre anni oppure sia comminata la sola pena pecuniaria.
L'amnistia non si applica: a) ai reati che siano stati determinati da motivi esclusivamente personali; b) a quelli commessi da pubblici ufficiali o addetti a pubblici servizi in relazione alle mansioni loro conferite; c) ai delitti contro la sicurezza dello Stato previsti nel titolo primo, libro secondo del Codice penale; d) ai delitti previsti nell'art. 252 del Codice penale, e) ai reati di diserzione o di tradimento doloso commessi da militari; f) ai delitti previsti negli articoli 246, 247 e 251 del Codice penale se relativi a reati contro la sicurezza dello Stato o a reati di pubblici ufficiali o di addetti a pubblici servizi in relazione alle loro mansioni, ovvero a reati di diserzione o di tradimento doloso commessi da militari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2278#art-1