Art. 3

In vigore dal 31 ott 1923
L'amnistia e l'indulto concessi coi precedenti articoli non si applicano a coloro in confronto dei quali, all'epoca del commesso reato, era stato emesso provvedimento irrevocabile di sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza od alla ammonizione giudiziale, nè a coloro che avevano riportato più di una condanna per delitti contro le persone o la proprietà, contemplati negli articoli 364 al 370 incluso, 372 numeri 1 e 2, 382, 383, 386, 391, 403, 404 al 411 incluso, 413 al 416 incluso, 419, 421 capoversi 1°, 2° e 3°, 424 capoverso e 425 Codice penale, o nei corrispondenti articoli del Codice penale per l'Esercito e del Codice penale militare marittimo. Il provvedimento di sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza od alla ammonizione giudiziale e le anteriori condanne per delitti di cui al comma precedente, non escludono dall'amnistia o dall'indulto quando siano dipendenti da fatti comunque determinati da movente politico o commessi in occasione di movimenti politici ovvero in agitazioni, competizioni, tumulti o conflitti dovuti a cause economico-sociali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2278#art-3

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