Art. 5
In vigore dal 31 ott 1923
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed avrà efficacia per i reati commessi fino alla sua data.
Esso è applicabile anche ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778. All'uopo, agli articoli del Codice penale e delle altre leggi speciali vigenti nel Regno, dei quali è fatta menzione nelle precedenti disposizioni, si intende sostituito il richiamo alle disposizioni corrispondenti delle leggi, diverse, che fossero eventualmente in vigore nei territori medesimi al tempo in cui furono commessi i reati o fu pronunziata la sentenza di condanna.
In ogni caso, nell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, dovrà aversi riguardo alle disposizioni più favorevoli all'imputato o condannato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Oviglio - Diaz - Thaon Di Revel.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 278. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2278#art-5