Art. 5
In vigore dal 6 giu 1923
Dalla medesima data del 1° luglio 1923 i mobili che arredano gli uffici giudiziari, ferma rimanendo la specifica destinazione di essi, passeranno in proprietà dei Comune in cui è la sede dell'ufficio giudiziario, dopo recognizione in base agli stati di consistenza e previo regolare atto di consegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-03;1042#art-5