Art. 2
In vigore dal 6 giu 1923
Le spese indicate nell'articolo precedente, tranne per un sesto che rimane a carico esclusivo del Comune capoluogo della circoscrizione giudiziaria, sono ripartite fra tutti i Comuni, compreso il suindicato Comune capoluogo che formano il territorio giurisdizionale della relativa magistratura, in ragione della popolazione dei singoli Comuni.
In caso di bisogno, tali spese debbono anticiparsi dal Comune in cui è la sede dell'ufficio giudiziario, salvo regresso verso gli altri Comuni per la parte ad essi spettante.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-03;1042#art-2