Art. 7
In vigore dal 6 giu 1923
Per gli uffici giudiziari, soppressi o trasferiti ad altra sede la pigione dei locali, fino al 31 dicembre 1923, rimane a carico dello Stato.
I mobili che arredano gli uffici trasferiti ad altra sede, passeranno, a far tempo dal 1° ottobre 1923, in proprietà del Comune in cui è la sede dell'ufficio trasferito, secondo le modalità stabilite nell'.
I mobili degli uffici soppressi rimangono di proprietà dello Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - OVIGLIO - DÈ STEFANI.
Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-03;1042#art-7