Art. 4
In vigore dal 6 giu 1923
Nella scelta dei locali ad uso degli uffici giudiziari deve intervenire il parere dell'ufficio locale del Genio civile circa la idoneità di essi all'uso cui voglionsi destinare e deve ottenersi l'assenso dei capi figli uffici da collocarvi e, per le preture, quello del procuratore del Re.
In caso di dissenso, decide il Ministro della giustizia e degli affari di culto, udito il prefetto della Provincia in cui è il Comune sede dell'ufficio giudiziario per il quale si provvede.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-03;1042#art-4