Art. 3
In vigore dal 6 giu 1923
A decorrere dal 1° luglio 1923 il Comune capoluogo della circoscrizione giudiziaria s'intende sostituito al Ministero della giustizia o degli affari di culto nei diritti e negli obblighi relativi al fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari.
È in facoltà dei Comuni stessi di sciogliere, sempre che lo ritengano conveniente, i contratti in corso, con il preavviso di sei mesi da notificarsi ai proprietari e senza alcuna controprestazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-03;1042#art-3