Art. 15
In vigore dal 16 mar 1923
Con decreto Reale, su proposta del Nostro Ministro della Marina di concerto con quello delle Finanze, potranno essere apportate varianti al presente decreto, che entrerà in vigore dal 16 marzo 1923.
Con decreto del Nostro Ministro della Marina saranno determinate le norme per l'applicazione del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-04;189#art-15