Art. 10
In vigore dal 16 mar 1923
I Comandi in capo di Dipartimento marittimo sono organi di studio di preparazione bellica, di alta vigilanza sulla disciplina e sopra tutto i servizi del loro bacino, rispondono dell'efficienza bellica del bacino stesso nei limiti dei mezzi a loro disposizione, coordinano gli studi e lavori dei Comandi dipendenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-04;189#art-10