Art. 11

In vigore dal 16 mar 1923
I Comandi militari marittimi di Spezia, Maddalena, Napoli, Messina, Taranto, Brindisi, Venezia e Pola, sotto l'alta direzione dei Comandi in capo dei Dipartimenti marittimi da cui dipendono, avranno, nella propria zona di giurisdizione, funzioni tecniche, disciplinari e di preparazione bellica analoghe a quelle finora tenute dai Comandi in capo di Dipartimento. Essi comunicheranno normalmente con il rispettivo Comando in capo di Dipartimento marittimo stesso per tutto quanto riguarda la preparazione bellica e logistica del litorale di loro competenza, e gli avvenimenti più importanti. La competenza in materia disciplinare dei Comandi militari marittimi non si estende ai casi per i quali occorrano provvedimenti quali la punizione con arresti in fortezza per gli ufficiali, la retrocessione per i sott'ufficiali, la convocazione dei Consigli di disciplina o provvedimenti di maggiore gravità, per i quali essi riferiranno al rispettivo Comando in capo di Dipartimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-04;189#art-11

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