Art. 13

In vigore dal 13 dic 1923
Lo studio delle questioni interessanti l'approntamento bellico e logistico delle coste della Tripolitania e della Cirenaica e delle isole dell'Egeo per il tempo di guerra è di competenza del comando in capo dell'Ionio e Basso Adriatico; però - in tempo di pace - i rispettivi, comandi superiori navali e comandi di marina dipendono dal Ministero della marina, salvo il disposto dal R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39, che approva l'ordinamento del Governo in Libia.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2466 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha decorrenza dal 1 dicembre 1923.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-04;189#art-13

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