Art. 12

In vigore dal 16 mar 1923
Gli ufficiali dei Corpi militari della R. Marina saranno ascritti anziché ai Comandi in capo di Dipartimento, ai Comandi militari marittimi di Spezia, Taranto e Venezia. Per la prima applicazione delle presenti norme, saranno ascritti: 1° al Comando militare marittimo di Spezia gli ufficiali che erano ascritti al Dipartimento militare marittimo di Spezia; 2° al Comando militare marittimo di Taranto quelli che erano ascritti ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di Taranto e di Napoli; 3° al Comando militare marittimo di Venezia quelli che erano già ascritti al Comando in capo del Dipartimento militare marittimo di Pola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-04;189#art-12

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