Art. 5

In vigore dal 10 feb 1920
I quadri d'avanzamento degli ufficiali sono approvati e resi esecutivi mediante determinazione del ministro delle finanze, quelli pei sottufficiali e per gli appuntati con ordine del comandante generale del corpo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1 agosto 1913. VITTORIO EMANUELE. FACTA. Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-01;1002#art-5

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