Art. 1

In vigore dal 11 apr 1923
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 6 e 7 della legge 19 luglio 1906, n. 367, sull'ordinamento della R. guardia di finanza, modificati a termini delle leggi 12 luglio 1908, n. 427, e 5 giugno 1913, n. 550; Visto la legge e il regolamento per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . La Commissione per l'esame delle proposte per l'avanzamento ad anzianità degli ufficiali della R. guardia di finanza è composta del comandante generale, o in sua vece del comandante in II, e di due generali comandanti di gruppo. Per le promozioni da conferirsi per esame, alla anzidetta Commissione saranno aggiunti altri due membri aventi grado effettivo o pareggiato non inferiore a quello di colonnello. La designazione dei due membri aggiunti è fatta con decreto del Ministro delle finanze.

Note all'articolo

  • Il Decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1762 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il conferimento dei posti di cui al precedente articolo 2 sara' deferito inappellabilmente alla Commissione centrale d'avanzamento istituita col R. decreto 1° agosto 1913, n. 1002; alla quale saranno aggiunti due altri componenti scelti dal ministro delle finanze tra i colonnelli del corpo o i funzionari superiori dell'Amministrazione finanziaria".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-01;1002#art-1

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