Art. 3

In vigore dal 10 feb 1920
Le promozioni ai gradi di brigadiere e di maresciallo ordinario si fanno sulla base di due quadri d'avanzamento, distinti per l'anzianità e per la scelta, e mediante una serie di tre turni dei quali i due primi spettanti all'anzianità ed il terzo alla scelta. In mancanza di promovibili a scelta, i posti vacanti sono devoluti ai promovibili per anzianità. Nessun sottufficiale o militare di truppa può, comunque, essere promosso al grado superiore se non sia riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio e non ne sia meritevole per le sue note caratteristiche, oltre che pel risultato degli esami quando questi siano prescritti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-01;1002#art-3

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