Art. 4

In vigore dal 10 feb 1920
L'accertamento dell'idoneità all'avanzamento sia a scelta che per anzianità nei gradi di sottufficiale e di appuntato è deferito ad una Commissione centrale composta di un colonnello e di due tenenti colonnelli o maggiori. Alla stessa Commissione è deferito anche il giudizio sugli esami d'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di sottobrigadiere. Le norme e i programmi per gli esami sono stabiliti con decreto Ministeriale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-01;1002#art-4

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