Art. 4
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-01;1002#art-4
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L'accertamento dell'idoneità per le promozioni a scelta o per anzianità nei gradi di sottufficiale e appuntato è affidato a una Commissione centrale. Tale commissione è composta da un colonnello e da due tenenti colonnelli o maggiori. Spetta inoltre alla medesima commissione giudicare gli esami per l'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di sottobrigadiere. I programmi e le relative regole d'esame sono determinati tramite decreto ministeriale.
La norma definisce l'organo competente e i compiti per valutare l'idoneità e gli esami necessari all'avanzamento di grado del personale della Guardia di Finanza.
Si applica al personale della Guardia di Finanza interessato all'avanzamento nei gradi di sottufficiale, appuntato, maresciallo maggiore e sottobrigadiere, nonché ai componenti della Commissione centrale.
Un appuntato della Guardia di Finanza in possesso dei requisiti di anzianità viene sottoposto alla valutazione della Commissione centrale formata da un colonnello e due tenenti colonnelli per accertarne l'idoneità alla promozione. Allo stesso modo, i candidati all'avanzamento a maresciallo maggiore sostengono le prove d'esame secondo i programmi stabiliti dal Ministero e vengono giudicati dalla medesima commissione.
L'articolo 2, comma 1, lettera b del Regio Decreto 1 febbraio 1920, n. 91 ha modificato i commi 1 e 2 dell'articolo 4.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.