Art. 2

In vigore dal 11 apr 1923
Per le promozioni da conferirsi per merito eccezionale e per quelle ai gradi di generale e di colonnello, la Commissione sarà composta del comandante generale e dei generali del Corpo. La Commissione anzidetta s'intenderà regolarmente costituita con l'intervento di almeno quattro dei suoi membri compreso il presidente, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove abbia riportato più di un voto contrario. Le proposte di avanzamento nei vari gradi di ufficiale sono compilate dalla autorità dalla quale gli ufficiali dipendono immediatamente. Le autorità superiori nel darvi corso esprimono il loro giudizio in merito.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-01;1002#art-2

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