Testo unico›Titolo V›Capo I
Art. 104
Motore. (Art. 210, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Motore.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Le ferrovie pubbliche e le private di seconda categoria sono esercitate con forze animali o fisiche secondo il previsto nella rispettiva concessione.
È vietato di variare la specie di motore prevista, senza l'autorizzazione del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-104