Testo unicoTitolo VCapo I

Art. 104

Motore. (Art. 210, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Motore. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Le ferrovie pubbliche e le private di seconda categoria sono esercitate con forze animali o fisiche secondo il previsto nella rispettiva concessione. È vietato di variare la specie di motore prevista, senza l'autorizzazione del Ministero.
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Motore. (Art. 210, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 104 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo