Testo unico›Capo II
Art. 103
Delimitazione del suolo. (Art. 259, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Delimitazione del suolo.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Dopo il totale compimento dei lavori di costruzione di una ferrovia pubblica e la loro collaudazione definitiva, il concessionario deve eseguire a sue spese una delimitazione del suolo di proprietà della ferrovia medesima, e la formazione, in contraddittorio dei funzionari del Governo, ed in quella scala che sia prescritta, di un piano catastale della ferrovia e delle sue dipendenze, oltre ad un quadro definitivo delle stazioni e fabbricati attinenti e di tutte le altre opere d'arte che siano state costruite in virtù della sua concessione.
Un originale del processo verbale di delimitazione, del piano catastale e del quadro descrittivo sopra indicato è rimesso al Ministero dei lavori pubblici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-103