Testo unico›Capo II
Art. 100
Misure per le comunicazioni e corsi d'acqua. (Art. 264, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Misure per le comunicazioni e corsi d'acqua.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Sono parimente obbligati i concessionari, durante l'eseguimento dei lavori di costruzione delle ferrovie, a provvedere, acciocchè non rimangano interrotte nè le private comunicazioni, nè i corsi d'acque pure private, a meno che non provino di esservi stati autorizzati da particolari convenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-100