Testo unicoCapo II

Art. 100

Misure per le comunicazioni e corsi d'acqua. (Art. 264, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Misure per le comunicazioni e corsi d'acqua. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Sono parimente obbligati i concessionari, durante l'eseguimento dei lavori di costruzione delle ferrovie, a provvedere, acciocchè non rimangano interrotte nè le private comunicazioni, nè i corsi d'acque pure private, a meno che non provino di esservi stati autorizzati da particolari convenzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-100

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Misure per le comunicazioni e corsi d'acqua. (Art. 264, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 100 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo