Testo unicoTitolo IVCapo I

Art. 96

Servizio telegrafico governativo. (Art. 267, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Servizio telegrafico governativo. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Sulla palificazione del telegrafo che i concessionari sono obbligati a stabilire per servizio delle ferrovie, è riservata al Governo la facoltà in ogni tempo di collocare e di esercitare, però a tutte sue spese, altri fili per la trasmissione dei suoi dispacci ufficiali e pel servizio dei privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-96

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