Art. 100 · Misure per le comunicazioni e corsi d'acqua. (Art. 264, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoCapo II

Art. 100

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Misure per le comunicazioni e corsi d'acqua. (Art. 264, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Misure per le comunicazioni e corsi d'acqua. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Sono parimente obbligati i concessionari, durante l'eseguimento dei lavori di costruzione delle ferrovie, a provvedere, acciocchè non rimangano interrotte nè le private comunicazioni, nè i corsi d'acque pure private, a meno che non provino di esservi stati autorizzati da particolari convenzioni.
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