Art. 104 · Motore. (Art. 210, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoTitolo VCapo I

Art. 104

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Motore. (Art. 210, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Motore. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Le ferrovie pubbliche e le private di seconda categoria sono esercitate con forze animali o fisiche secondo il previsto nella rispettiva concessione. È vietato di variare la specie di motore prevista, senza l'autorizzazione del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-104