Testo unico›Titolo V›Capo I
Art. 104
218 / 286Motore. (Art. 210, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Motore.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Le ferrovie pubbliche e le private di seconda categoria sono esercitate con forze animali o fisiche secondo il previsto nella rispettiva concessione.
È vietato di variare la specie di motore prevista, senza l'autorizzazione del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-104