Statuto
Art. 29
In vigore dal 4 set 1910
Contro la pena della censura si può ricorrere entro 15 giorni al Consiglio direttivo, che, convocato nei modi ordinari, dopo aver preso in esame gli addebiti e le giustificazioni scritte od orali del punito, delibera in modo definitivo sul mantenimento o sulla revoca della pena.
Il ricorso contro le pene della sospensione o del licenziamento dev'essere inviato entro 30 giorni per mezzo del presidente del Consiglio direttivo, al Ministero della pubblica istruzione, che decide in via definitiva: il ricorso non sospende la pena; ma se è accolto, l'Istituto corrisponde alle persone punite gli stipendi non percetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-29