Statuto
Art. 32
In vigore dal 4 set 1910
Il Collegio degl'insegnanti della scuola normale e complementare e quello del corso froebeliano, sotto la presidenza del direttore o della direttrice si riuniscono e deliberano nelle forme e colle norme stabilite dai regolamenti governativi.
Gl'insegnanti dei giardini d'infanzia e delle scuole elementari presieduti dal direttore o dalla direttrice, ovvero dalla vice direttrice, formano i tre Consigli speciali, che fanno le proposte per il buon andamento delle scuole a cui appartengono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-32