Statuto

Art. 36

In vigore dal 4 set 1910
L'Istituto contribuisce al pagamento della metà della somma annua pattuita per ciascuna assicurazione, a condizione che tale contribuzione non superi il quattro per cento dello stipendio o del salario della persona assicurata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-36

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