Statuto

Art. 33

In vigore dal 4 set 1910
Il direttore o la direttrice, la vice direttrice dei giardini d'infanzia e delle scuole elementari, il vice direttore della scuola normale, le dirigenti e l'insegnante di lavoro manuale compongono il Consiglio generale didattico di tutte le scuole dell'Istituto. Questo Consiglio, presieduto dal direttore o dalla direttrice, delibera su ciò che si attiene all'indirizzo generale di tutte le scuole e alle eventuali riforme che possono promuovere l'incremento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-33

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