Statuto

Art. 26

In vigore dal 4 set 1910
Il personale direttivo insegnante e amministrativo che manchi ai propri doveri, o comunque comprometta con la sua condotta il decoro dell'Istituto è soggetto a pene disciplinari, le quali per il direttore o la direttrice e per gl'insegnanti della scuola normale e complementare sono quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gl'insegnanti delle scuole medie governative e per tutte le altre persone sono le seguenti: a) avvertimento; b) censura; c) sospensione dallo stipendio fino a 30 giorni; d) sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a sei mesi; e) licenziamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo