Statuto
Art. 26
26 / 40In vigore dal 4 set 1910
Il personale direttivo insegnante e amministrativo che manchi ai propri doveri, o comunque comprometta con la sua condotta il decoro dell'Istituto è soggetto a pene disciplinari, le quali per il direttore o la direttrice e per gl'insegnanti della scuola normale e complementare sono quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gl'insegnanti delle scuole medie governative e per tutte le altre persone sono le seguenti:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dallo stipendio fino a 30 giorni;
d) sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a sei mesi;
e) licenziamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-26