Statuto
Art. 24
In vigore dal 4 set 1910
Gl'impiegati amministrativi possono avere per turno un congedo ordinario non maggiore di un mese ogni anno. Potranno inoltre ottenere dal Consiglio direttivo per malattia o per gravi ragioni di famiglia congedi straordinari che in complesso non superino trenta giorni per ogni anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-24