Statuto

Art. 24

In vigore dal 4 set 1910
Gl'impiegati amministrativi possono avere per turno un congedo ordinario non maggiore di un mese ogni anno. Potranno inoltre ottenere dal Consiglio direttivo per malattia o per gravi ragioni di famiglia congedi straordinari che in complesso non superino trenta giorni per ogni anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo