Regolamento›Titolo III›Capo -
Art. 144
In vigore dal 26 mag 1908
I verbali delle sedute della Commissione sono redatti dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario, e firmati in duplice esemplare da tutti i commissari.
Dai verbali devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti; i criteri adottati per la valutazione del merito assoluto e comparativo dei candidati, i voti ottenuti da ciascun concorrente nei, titoli e nelle prove di esame (se il concorso ha luogo anche per esame) e il voto complessivo o medio, esponendo le ragioni del giudizio, e infine l'elenco degli eleggibili graduati in ordine di merito, indicando a fianco i punti a ciascuno attribuiti.
Le votazioni sono palesi.
Ogni commissario ha diritto che nei verbali si faccia menzione dei motivi del suo voto e delle sue osservazioni intorno al voto della maggioranza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-144