Regolamento›Titolo III›Capo -
Art. 140
In vigore dal 26 mag 1908
Non possono far parte di una stessa Commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado civile, nè coloro che siano legati con lo stesso vincolo di parentela o di affinità con uno dei concorrenti.
In caso d'incompatibilità o di rinuncia di qualcuno dei commissari l'autorità cui è deferita la nomina provvederà immediatamente alla sostituzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-140