Regolamento›Titolo III›Capo -
Art. 141
In vigore dal 26 mag 1908
I commissari scelti fuori del Comune nel quale è bandito il concorso percepiranno, a carico del Comune, un compenso per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno, da liquidarsi in conformità delle disposizioni dei RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840 e 25 agosto 1863, n. 1446.
Quando i commissari non siano provvisti attualmente di stipendio a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di un ente morale avranno diritto all'indennità giornaliera stabilita per gli ispettori scolastici di ultima classe.
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