Regolamento›Titolo III›Capo -
Art. 143
In vigore dal 26 mag 1908
Quando due o più candidati ottengano lo stesso numero di punti, la Commissione dovrà determinare il posto che a ciascuno di essi spetta nella graduatoria, non ammettendosi la collocazione di più candidati nell'identico grado.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-143