RegolamentoTitolo IIICapo -

Art. 148

In vigore dal 26 mag 1908
Quando più d'uno siano i posti da conferire, per determinare la graduazione dei posti agli effetti dell', comma 3° del T U. 21 ottobre 1903, n. 431, si terrà conto della misura dello stipendio, partendo dal più elevato in base al decreto di classificazione o alla tabella municipale. A parità di stipendio si avrà riguardo al grado delle scuole messe a concorso, e se le scuole sono dello stesso grado alle località in cui sono stabilite, anteponendo le urbane alle suburbane e queste alle rurali, quelle di capoluogo alle altre aperte nelle frazioni o borgate. Nello stipendio sarà valutata a giusta stima l'abitazione concessa gratuitamente al maestro. Quando non siavi differenza alcuna tra le scuole per le quali fu bandito il concorso, l'assegnazione delle medesime è fatta con l'atto di nomina. Il maestro nominato ad uno dei posti secondo i criteri sopra stabiliti, potrà dichiarare di optare per un posto che, secondo la fatta graduazione, sia inferiore.
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Art. 148 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo