Testo unico-art. 24 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Testo unico›Capo VIIArt. 24 AbrogatoArt. 14 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 e art. 3 della legge 25 febbraio 1904, n. 57.In vigore dal 9 mag 2025Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoTesto unico-art. 24 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56Storico versioni· 2 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-01;636#art-tu-24