Testo unicoCapo VII

Art. 27

Abrogato

Art. 1 della legge 21 dicembre 1899, n. 474.

In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-01;636#art-tu-27

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Art. 1 della legge 21 dicembre 1899, n. 474. (Art. 27 Che approva l'unito testo unico delle leggi sanitarie.) — Testo vigente | Portale Normativo