Testo unicoCapo VI

Art. 23

Abrogato

Art. 8, 1° comma della legge 25 febbraio 1904, n. 57.

In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-01;636#art-tu-23

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Art. 8, 1° comma della legge 25 febbraio 1904, n. 57. (Art. 23 Che approva l'unito testo unico delle leggi sanitarie.) — Testo vigente | Portale Normativo