Testo unico›Capo VI
Art. 19
AbrogatoArt. 1. - comma 1° lettera A e comma 2° - della legge 25 febbraio 1894, n. 57.
In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-01;636#art-tu-19