Testo unicoCapo VII

Art. 26

Abrogato

Art. 8. - 1° parte del 1° comma e 2° comma - della legge 25 febbraio 1904, n. 57.

In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-01;636#art-tu-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo