Art. 26

In vigore dal 3 ott 1907
Sarà in facoltà del ministro di derogare alle norme stabilite dall', solo rispetto al personale della scuola, attualmente in servizio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 aprile 1907. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti 12 settembre 1907. Reg. 37. Atti del Governo a f. 19. A. Armelisasso. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO. F. Cocco-Ortu.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-28;347#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 26 Che riordina la scuola di disegno industriale e di elementi di meccanica di S. Giovanni a Teduccio. — Testo vigente | Portale Normativo