Art. 22
In vigore dal 3 ott 1907
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche le norme per gli esami dì promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-28;347#art-22