Art. 25
In vigore dal 3 ott 1907
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-28;347#art-25