Art. 24
In vigore dal 3 ott 1907
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i veri enti contribuenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-28;347#art-24