Art. 17
In vigore dal 3 ott 1907
Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio che hanno il grado di titolare sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il dotto personale rimarrà in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sarà determinata dal regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-28;347#art-17