Art. 16

In vigore dal 3 ott 1907
Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base all'ultimo stipendio.
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Art. 16 Che riordina la scuola di disegno industriale e di elementi di meccanica di S. Giovanni a Teduccio. — Testo vigente | Portale Normativo