Art. 14
In vigore dal 3 ott 1907
Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potrà essere scelto da questi fra il personale insegnante.
Delle commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della giunta di vigilanza.
Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio scelti in seguito a concorso sono nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi sono promossi titolari se, nel detto periodo di tempo, avranno fatta buona prova.
Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per gli insegnamenti determinati dalla tabella aventi carattere speciale o complementare, il ministro potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro, sopra proposta della giunta di vigilanza.
La nomina dei reggenti, degli incaricati, dei capi officina
e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale: la promozione a titolare del direttore dei professori con decreto reale.
Il personale di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-28;347#art-14