Art. 11

In vigore dal 3 ott 1907
La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola; b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette ai Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio; c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso, per l'approvazione, al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale; d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo; e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola; f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale; g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi; h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola; i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati; k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento; l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-28;347#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo