Art. 6
In vigore dal 3 ott 1907
Al primo corso normale possono essere soltanto ammessi i giovani che abbiano raggiunto il dodicesimo anno di età superato l'esame di maturità o dì licenza elementare, in conformità del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari approvato con regio decreto 13 ottobre 1904.
Agli esami di licenza sono ammessi esclusivamente gli allievi del terzo anno di corso.
È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola di pari grado e natura dipendente dal Ministero.
Non sono ammessi uditori e praticanti a nessuno dei corsi.
Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
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